Art. 4.
(Attività di studio e di ricerca scientifica).

      1. Le regioni e le province autonome destinano appositi stanziamenti per la ricerca in collaborazione con le associazioni dei familiari e gli enti senza scopo di lucro preposti alla ricerca, prevenzione, cura e assistenza delle persone affette dal morbo di Alzheimer o da altre demenze correlate, per le attività di:

          a) indagine epidemiologica;

          b) ricerca di criteri uniformi e conformi al progresso della ricerca medica per l'effettuazione di diagnosi precoce;

          c) ricerca per la prevenzione, cura e riabilitazione della malattia;

          d) prevenzione di patologie concomitanti e di complicazioni invalidanti;

          e) ricerca e monitoraggio delle metodiche di attività cognitive più adatte per l'ammalato e la famiglia in relazione alle varie fasi della malattia;

          f) promozione dell'educazione sanitaria alla popolazione circa i primi sintomi della malattia attraverso campagne di informazione, corsi e seminari;

          g) predisposizione di una relazione semestrale sulle attività di ricerca svolte;

          h) semplificazione delle procedure;

          i) verifica dei livelli di qualità delle attività e delle strutture abilitate all'erogazione delle stesse mediante indicatori di qualità di struttura, di processo e di risultato.

 

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